Art. 10.

      1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, le parole: «oltre lo stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri».
      2. Per l'esercizio e la gestione delle case da gioco su navi passeggeri battenti bandiera italiana, in navigazione fuori dalle acque territoriali verso Paesi esteri, le società armatoriali interessate richiedono apposita autorizzazione al Ministro dell'interno, che la rilascia d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier delle case da gioco operanti su navi battenti bandiera italiana sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra i Ministeri competenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito delle case da gioco e gli organi preposti alla tenuta dell'albo professionale nazionale dei croupier.